La suddetta legge prevede al secondo comma dell’art.4 che il conduttore “indipendentemente dalle previsioni contrattuali,qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi…”; l’art.27 poi all’ultimo comma riconferma la possibilità per il conduttore del recesso.
Il problema va interpretato alla luce di quei “gravi motivi”.
Al riguardo la Cassazione (sentenza n. 1098 del 3/2/1994) ha precisato che i “gravi motivi” in presenza dei quali l’art. 4, secondo comma, L. 392/1978, indipendentemente dalla previsione contrattuale, consentono il recesso del conduttore dal contratto di locazione in qualsiasi momento, devono collegarsi a fatti estranei alla volontà del conduttore medesimo che, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto locativo, rendono oltremodo gravosa per il conduttore la persistenza del rapporto stesso.”
Nell’ipotesi prospettata, occorrerebbe notificare come “grave motivo” quello dell’acquisto della casa (nella casistica,il trasferimento in un’altra città,le impossibilità economiche sopravvenute e l’ acquisto di un immobile sono stati ritenuti gravi motivi).
In ogni caso,ove si dovesse arrivare ad un contenzioso,spetterebbe al Giudice la valutazione.