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CARTELLI VENDESI E AFFITTASI

Il Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n.507, che impone il pagamento di un’imposta comunale per le affissioni pubblicitarie anche su proprietà privata, all’art.17 comma 1 lettera b), stabilisce che sono esenti dal pagamento della suddetta imposta:

“Gli avvisi al pubblico (…) riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali siano affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato”. L’esenzione stabilita dalla norma riguarda quindi mezzi pubblicitari o manifesti del tipo “vendesi”, in qualsiasi numero e chiunque ne sia l’autore, purché affissi sull’immobile oggetto dell’avviso e non superino le dimensioni indicate. L’art.23 del Codice della Strada vieta ogni tipo di pubblicità che “per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l’efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l’attenzione”. Il medesimo articolo sottopone l’affissione di mezzi pubblicitari visibile dalle strade “ad autorizzazione da parte dell’ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell’interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell’ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale”.
Anche nel caso in cui siano affissi dalle agenzie immobiliari, tali avvisi usufruiscono delle medesime esenzioni (autorizzazione ed imposta), ma l’agenzia deve poter dimostrare, se richiesta dall’autorità, l’avvenuta procura o contratto di mediazione da parte del cliente. Tali avvisi, infatti, non devono essere finalizzati a promuovere il marchio dell’agenzia, altrimenti è necessaria l’autorizzazione suddetta ed il pagamento della relativa imposta.
Nel caso in cui si intenda affiggere avvisi o cartelli non rientranti nei limiti sopra esposti, occorre richiedere autorizzazione al sindaco. Nel caso di pubblicità abusiva, l’amministrazione comunale “provvede a fare rimuovere (…) il mezzo pubblicitario collocato abusivamente, addebitando ai responsabili, previa contestazione delle relative infrazioni, le spese sostenute per la rimozione”. Se non viene corrisposta l’imposta di cui al sopracitato D.L. 507 del 15 novembre 1993, l’autore del mezzo pubblicitario ed il proprietario dell’immobile sono obbligati in solido per il “pagamento dell’imposta o del diritto dovuti, (oltre) una soprattassa pari all’ammontare dell’imposta o del diritto evasi”.

Ultima modifica il Mercoledì, 20 Aprile 2016 11:38